Mi hanno accusato di aver compiuto diffamazione a mezzo social network, ma non conosco neanche personalmente la persona offesa, è possibile?

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Sì, è possibile essere accusati di diffamazione anche se non si conosce personalmente la persona offesa, a condizione che tu abbia pubblicato contenuti su un social network che possano danneggiare la reputazione di qualcuno. La diffamazione si verifica quando vengono fatte dichiarazioni false e lesive riguardo a una persona, che possono danneggiare la sua immagine pubblica, il suo onore o la sua dignità.

Anche se non conosci direttamente la persona offesa, se hai scritto qualcosa su di lei sui social, ad esempio un commento, una foto o un post che ha danneggiato la sua reputazione, potresti essere accusato di diffamazione. La legge non richiede che tu conosca personalmente la persona danneggiata, ma solo che le tue parole o azioni abbiano un impatto negativo sulla sua reputazione.

In Italia, la diffamazione è un reato che può portare a conseguenze legali, tra cui sanzioni penali (pena detentiva o pecuniaria) e danni civili. La persona offesa può anche decidere di intraprendere un'azione legale per chiedere risarcimenti per il danno subito.

Se ti trovi in questa situazione, potrebbe essere utile consultarci per valutare la tua posizione e capire come difenderti adeguatamente.

La diffamazione è regolata dal Codice Penale Italiano, in particolare dagli articoli 595 e 596, che disciplinano sia la diffamazione a mezzo stampa (inclusi i social network, in quanto considerati mezzi di comunicazione) sia la diffamazione comune. Di seguito ti fornisco i principali riferimenti normativi e le potenziali conseguenze legali:

  • Articolo 595 del Codice Penale (Diffamazione):

    • Comporta il reato di diffamazione chiunque, fuori dei casi in cui la legge consente la comunicazione di notizie, offenda l'onore o il decoro di una persona con qualsiasi mezzo di comunicazione (inclusi i social media, i blog, le chat, ecc.).

    • La diffamazione può avvenire sia in forma scritta (come nei post sui social) che verbale (come nei commenti). Il reato è consumato anche nel caso in cui la persona offesa non abbia preso visione diretta del contenuto, ma basta che il contenuto possa potenzialmente diffondersi e raggiungere altre persone.

  • Articolo 596 del Codice Penale (Circostanze aggravanti):

    • La pena è più grave se la diffamazione avviene tramite i media o altre modalità che consentono una maggiore diffusione del contenuto (come nel caso dei social network).

Secondo l'art. 595, la pena per la diffamazione può essere:

  • Reclusione fino a un anno o multa fino a 1.032 euro.

  • La pena può essere più grave (fino a 2 anni di reclusione) se la diffamazione avviene con modalità che aggravano il reato (come per esempio l'uso di mezzi di comunicazione di massa, che includono i social media).

Nel contesto dei social network, il rischio di essere accusato di diffamazione è elevato, dato che qualsiasi contenuto diffuso pubblicamente può raggiungere un ampio numero di persone. Se, ad esempio, pubblichi un post offensivo nei confronti di una persona, anche se non la conosci direttamente, e quel post viene letto da altri, potresti incorrere nel reato di diffamazione.

Oltre alla responsabilità penale, potresti anche essere chiamato a risarcire il danno subito dalla persona offesa. L'azione civile per danni da diffamazione è possibile, e il risarcimento può coprire danni patrimoniali e non patrimoniali (come il danno all'onore e alla reputazione).

Se la persona offesa decide di procedere in sede civile, potresti essere obbligato a pagare:

  • Risarcimento per danno morale.

  • Risarcimento per danno patrimoniale se puoi provare che la persona ha subito danni economici derivanti dalla diffamazione.

Se hai commesso un errore, potresti difenderti in vari modi, ad esempio dimostrando che ciò che hai scritto è vero (difesa di verità) o che non avevi intenzione di danneggiare la reputazione della persona offesa. La difesa può anche basarsi sul fatto che la dichiarazione diffamatoria era priva di malizia e non è stata diffusa con l'intento di danneggiare (dolo o colpa).